Art. 54 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al perito agrario e' sempre dovuto, per copie di relazioni tecniche, progetti, preventivi, collaudi, ecc. (emesse oltre l'originale), il rimborso delle spese di scritturazione secondo i prezzi correnti. In caso di copie autentiche spetta inoltre al perito agrario un diritto fisso minimo di lire 300, che puo' essere congruamente aumentato per operazioni di rilevante importanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art54 · fonte del testo