Art. 59 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La revisione e la liquidazione delle specifiche potra' essere richiesta alla Presidenza del Collegio competente per territorio, tanto da parte del perito agrario che dal committente i lavori. Il Presidente del Collegio potra' delegare ad una Commissione di tre membri inscritti all'albo, l'esame delle specifiche presentate dal perito agrario istante o convenuto e l'espressione di un parere definitivo. Per tale parere sulla liquidazione, spetta al Collegio un compenso pari all'uno per cento sul totale della stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art59 · fonte del testo