Art. 59 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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La revisione e la liquidazione delle specifiche potra' essere richiesta alla Presidenza del Collegio competente per territorio, tanto da parte del perito agrario che dal committente i lavori. Il Presidente del Collegio potra' delegare ad una Commissione di tre membri inscritti all'albo, l'esame delle specifiche presentate dal perito agrario istante o convenuto e l'espressione di un parere definitivo. Per tale parere sulla liquidazione, spetta al Collegio un compenso pari all'uno per cento sul totale della stessa.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
