Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]ALLEGATO A

[2]TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI

[3]Art. 1.

[4]In questa categoria vengono fissati gli onorari, la cui valutazione si riferisce al tempo impiegato nella esecuzione dei lavori coi quali gli onorari stessi hanno rapporto, salvo eventualmente quanto previsto nella seguente quarta categoria per quelle operazioni che richiedono dal dottore agronomo attitudini e cognizioni specifiche e rivestono carattere di particolare importanza.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art1 · fonte del testo