[1]Incarichi collegiali

[2]Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio e' dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe. Se il geometra e' chiamato a collaborare con altro geometra o con un ingegnere o dottore agronomo a cui e' stato affidato l'incarico, in qualita' di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non puo' mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art11 · fonte del testo