[1]L'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 3. - Esercizio della professione. - 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 e' istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.
[3]2. Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'articolo 2 e' obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.
[4]3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attivita' professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.
[5]4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
[6]5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attivita' professionali di cui all'articolo 2.
[7]6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
