Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per stime di fondi rustici, situati in piano, in condizioni di facile accesso, al dottore agronomo spetta, un onorario a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della allegata tabella O. Per importi superiori ai massimi indicati nella tabella C, gli onorari saranno concordati di volta in volta tra le parti. Per i fondi rustici di colle o di monte, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttivita' varie, o differenziati dal tipo ordinario delle zone, gli onorari della allegata tabella O possono essere aumentati fino al 30 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art28 · fonte del testo