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Per stime di fondi rustici, situati in piano, in condizioni di facile accesso, al dottore agronomo spetta, un onorario a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della allegata tabella O. Per importi superiori ai massimi indicati nella tabella C, gli onorari saranno concordati di volta in volta tra le parti. Per i fondi rustici di colle o di monte, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttivita' varie, o differenziati dal tipo ordinario delle zone, gli onorari della allegata tabella O possono essere aumentati fino al 30 per cento.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
