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Nelle stime per espropriazioni l'onorario e' determinato applicando le percentuali relative alle varie operazioni che compongono la stima. Le percentuali verranno cosi' applicate ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il plus valore derivante dalle nuove opere), della indennita' per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo di indennizzo di esproprio. Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confine, ricerche catastali e simili.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art29 · fonte del testo