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Per le operazioni di questa categoria, spetta al dottore agronomo l'onorario di lire 600 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. Per la prima ora spetta l'onorario di lire 700 per lavori in studio e di lire 850 per lavori in campagna. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti della meta'. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino a un massimo del cinquanta per cento.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art3 · fonte del testo