Art. 3 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le operazioni suddette spetta al perito agrario l'onorario di lire 320 per ogni vacazione di un'ora. Il numero delle vacazioni giornaliere s'intende fissato in otto. Nel caso in cui si riscontri la opportunita' di aumentare il numero delle vacazioni, quelle oltre l'ottava vengono compensate con l'aumento del 25 per cento. In caso di particolare disagio il compenso puo' essere aumentato in misura non superiore al 40 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art3 · fonte del testo