Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 176 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per le stime forestali giova distinguere i seguenti casi:
tolto: 1) stima della massa legnosa (del soprassuolo);
tolto: 2) stima del terreno boscato (del suolo e del soprassuolo); e per ognuno di questi casi, riferendosi al prodotto principale;
tolto: a) boschi cedui da legna e da carbone;
tolto: b) boschi cedui da palerie ed altri assortimenti da opera;
tolto: c) fustaie da traversa;
tolto: d) fustaie con assortimenti di legname da opera. Per la elaborazione dei dati raccolti e per la relazione peritale sono dovuti gli onorari stabiliti nella tabella E. Le vacazioni in campagna per la raccolta dei dati sono compensate a norma degli articoli 3 e 5. Per procedere alla stima del suolo e del soprassuolo con rilevamento (diretto e valutazione della massa legnosa, alla differenza fra il valore del fondo boscato (suolo e soprassuolo) ed il valore del soprassuolo, si applicano le percentuali stabilite per la stima sommaria dei terreni agrari. Per i terreni boscati valutati senza il rilevamento diretto della massa legnosa, ma con metodi sommari, si applicano le tariffe stabilite per la stima sommaria dei fondi rustici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art31 · fonte del testo