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Per le stime forestali giova distinguere i seguenti casi:
- 1)stima della massa legnosa (del soprassuolo);
- 2)stima del terreno boscato (del suolo e del soprassuolo); e per ognuno di questi casi, riferendosi al prodotto principale;
- a)boschi cedui da legna e da carbone;
- b)boschi cedui da palerie ed altri assortimenti da opera;
- c)fustaie da traversa;
- d)fustaie con assortimenti di legname da opera. Per la elaborazione dei dati raccolti e per la relazione peritale sono dovuti gli onorari stabiliti nella tabella E. Le vacazioni in campagna per la raccolta dei dati sono compensate a norma degli articoli 3 e 5. Per procedere alla stima del suolo e del soprassuolo con rilevamento (diretto e valutazione della massa legnosa, alla differenza fra il valore del fondo boscato (suolo e soprassuolo) ed il valore del soprassuolo, si applicano le percentuali stabilite per la stima sommaria dei terreni agrari. Per i terreni boscati valutati senza il rilevamento diretto della massa legnosa, ma con metodi sommari, si applicano le tariffe stabilite per la stima sommaria dei fondi rustici.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
