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Al dottore agronomo spetta un compenso di lire 1500 anche se l'incarico richiede un tempo inferiore a due vacazioni. Trattandosi pero' di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo puo' essere ridotto a lire 750.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art4 · fonte del testo