Art. 4 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le vacazioni incominciate si calcolano per intero. Nel calcolo delle vacazioni va compreso anche il tempo occorrente per portarsi sul posto e quello per il ritorno in residenza nonche' il tempo comunque perduto per cause non dipendenti dal perito agrario. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e' di lire 600. Trattandosi di semplice consulto verbale o di breve conferenza nel proprio studio su argomenti di limitata importanza, il compenso puo' essere ridotto a lire 300.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art4 · fonte del testo