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Le stime di scorte vive e morte, quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, vengono compensate in base all'allegata tabella D. Per le scorte morte, quando la prestazione e' limitata alla sola misurazione, si applica il secondo comma dell'articolo 25. Se la stima dei frutti pendenti e' analitica spettano gli onorari previsti dall'allegata tabella C, maggiorati del 20 per cento.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
