Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la stima dei tabacchi allo stato verde sia nei campi prima della raccolta, sia presso i locali di cura, il compenso spettante al dottore agronomo sara' valutato a vacazioni per le piccole partite isolate inferiori ad un ettaro e per estensioni maggiori quando si tratti di prodotti di anormale valore per cause meteoriche o parassitarie. Quando invece si tratti di partite aggruppate di superficie superiore all'ettaro e non deteriorate, il compenso per la stima si valuta a percentuali sul valore del prodotto stimato come segue: per i primi 2 ettari il 2 per cento; per i successivi 4 ettari 1°1,50 per cento; per i successivi 6 ettari e oltre l'1 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art44 · fonte del testo