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Per la stima dei tabacchi allo stato verde sia nei campi prima della raccolta, sia presso i locali di cura, il compenso spettante al dottore agronomo sara' valutato a vacazioni per le piccole partite isolate inferiori ad un ettaro e per estensioni maggiori quando si tratti di prodotti di anormale valore per cause meteoriche o parassitarie. Quando invece si tratti di partite aggruppate di superficie superiore all'ettaro e non deteriorate, il compenso per la stima si valuta a percentuali sul valore del prodotto stimato come segue: per i primi 2 ettari il 2 per cento; per i successivi 4 ettari 1°1,50 per cento; per i successivi 6 ettari e oltre l'1 per cento.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art44 · fonte del testo