Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per le stime dei tabacchi secchi in foglie del tipo levantino al dottore agronomo spettano:

  • a)per le perizie di tabacco allo stato sciolto, sia nell'interesse dei coltivatori che nell'interesse delle ditte concessionarie, oltre la quota per spese di viaggio e di eventuale pernottazione, i seguenti compensi:
  • 1)per i primi quintali 50, lire 300 al quintale;
  • 2)per i successivi quintali 50, lire 250 al quintale;
  • 3)per l'eccedenza, oltre i quintali 100, lire 200 al quintale;
  • b)per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del concessionario lire 300 per ogni quintale, esclusi i frascami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio;
  • c)per l'assistenza davanti alla Commissione di perizia, il 0,25 per cento dell'importo globale del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di vitto. Nel caso di abbinamento delle opere di classifica e di assistenza davanti alla Commissione di perizia, spetta al tecnico il compenso di lire 200 per quintale ed il 0,25 per cento del valore del tabacco periziato;
  • d)per l'assistenza tecnica, a carattere continuativo, alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta al tecnico, per i primi 100 quintali, il compenso del 2 per cento sull'importo globale del tabacco liquidato dalla Commissione di perizia e, per l'eccedenza, il compenso dell'1 per cento.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art45 · fonte del testo