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La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione, liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi o detrazioni, se l'incarico si limita al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto o delle forniture, aumentato degli eventuali importi supplettivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal Direttore dei lavori o dal coliandatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art47 · fonte del testo