Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini dell'applicazione dell'allegata tabella F) le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:
tolto: a) fabbricati di abitazioni semplici di campagna; fabbricati con grandi spazi vuoti di costruzione e di distribuzione assai semplici con magazzini, tettoie, fienili, essiccatoi da tabacco, concimaie, ecc.; lavori in terra, muri di sostegno, di rivestimento, di sponde, briglie, ecc.; strade di campagna, tombini, ponticelli, canali, esclusi i grandi manufatti; bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, vasche con o senza rivestimento impermeabile, macchinario semplice, ecc.;
tolto: b) fabbricati per ricovero di animali, per industrie agricole e per la manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, bigattorie, fabbriche di prodotti chimici per agricoltura, di conserve alimentari, ecc.); strade ordinarie con speciali difficolta', manufatti stradali, bonifiche ed irrigazioni a sollevamento meccanico; macchinari complessi;
tolto: c) costruzioni in cemento armato e impianti per industrie agricole, fatti a mezzi di ditte o imprese, le quali compilano i relativi progetti e preventivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art49 · fonte del testo