Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'applicazione dell'allegata tabella F) le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

  • a)fabbricati di abitazioni semplici di campagna; fabbricati con grandi spazi vuoti di costruzione e di distribuzione assai semplici con magazzini, tettoie, fienili, essiccatoi da tabacco, concimaie, ecc.; lavori in terra, muri di sostegno, di rivestimento, di sponde, briglie, ecc.; strade di campagna, tombini, ponticelli, canali, esclusi i grandi manufatti; bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, vasche con o senza rivestimento impermeabile, macchinario semplice, ecc.;
  • b)fabbricati per ricovero di animali, per industrie agricole e per la manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, bigattorie, fabbriche di prodotti chimici per agricoltura, di conserve alimentari, ecc.); strade ordinarie con speciali difficolta', manufatti stradali, bonifiche ed irrigazioni a sollevamento meccanico; macchinari complessi;
  • c)costruzioni in cemento armato e impianti per industrie agricole, fatti a mezzi di ditte o imprese, le quali compilano i relativi progetti e preventivi.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art49 · fonte del testo