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Alle voci di cui all'articolo 49 si applicano le tariffe percentuali della tabella F. L'onorario viene aumentato del 40 per cento per le voci di cui all'articolo 49 lettera b) e deve essere conteggiato a seconda delle prestazioni in base ad una sola o cumulativamente alle colonne della tabella di cui sopra. Per le voci di cui all'articolo 49 lettera o) le competenze sono ridotte a quelle spettanti per le prestazioni che sono occorse per esibire alle ditte gli elementi necessari alla compilazione dei progetti, all'esame degli stessi, alle trattative, alla scrittura del contratto, alla sorveglianza dell'esercizio e del collocamento in opera, al collaudo.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art50 · fonte del testo