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I piani di trasformazione fondiaria comprendenti una dettagliata descrizione economico-agraria, sia prima che dopo l'esecuzione delle opere di bonifica, una indicazione delle spese da sostenere per le opere di carattere privato, la dimostrazione dettagliata, con calcoli analitici sulla convenienza della trasformazione, vanno compensati in relazione:

  • a)all'ampiezza del comprensorio oggetto di studio;
  • b)all'ammontare delle opere di carattere statale;
  • c)all'ammontare delle opere di carattere privato preventivate con criteri di larga massima. I tre compensi vanno quindi sommati seconda la tabella G e non sono comprensivi delle competenze dovute per i sopraluoghi. Vanno pure compensate a parte le prestazioni date per rilievi presso Enti, Uffici statali, ecc., per analisi di terreni, per l'esecuzione e la copia di corografie, diagrammi, ecc.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art59 · fonte del testo