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Gli onorari per i progetti riguardanti la sola ricostruzione di culture legnose, anche se rientranti nelle disposizioni della legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono pari al 65 per cento di quelli indicati nell'allegata tabella G.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
