Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il dottore agronomo al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per l'insieme delle attivita' produttive che si svolgono nella azienda stessa, viene compensato in conformita' della seguente tabella: il 3,50 % sulla produzione lorda sino a L. 2.500.000 il 3,00 % sul di piu fino a............ " 5.000.000 il 2,50 % sul di piu fino a............ " 10.000.000 il 2,00 % sul di piu oltre a........... " 10.000.000
tolto: Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implichino progetti, consulenze, arbitrati, ecc., e che esulano dalla normale attivita' che si richiede ad uno dottore agronomo consulente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art65 · fonte del testo