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[1]Il dottore agronomo al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per l'insieme delle attivita' produttive che si svolgono nella azienda stessa, viene compensato in conformita' della seguente tabella: il 3,50 % sulla produzione lorda sino a L. 2.500.000 il 3,00 % sul di piu fino a............ " 5.000.000 il 2,50 % sul di piu fino a............ " 10.000.000 il 2,00 % sul di piu oltre a........... " 10.000.000

[2]Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implichino progetti, consulenze, arbitrati, ecc., e che esulano dalla normale attivita' che si richiede ad uno dottore agronomo consulente.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art65 · fonte del testo