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L'opera professionale prestata da un dottore agronoma per curatela di aziende, viene compensata tenendosi conto del valore dei beni, della durata dell'incarico e dei risultati conseguiti applicando le tariffe stabilite per le singole prestazioni che gli vengo no richieste.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
