Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando l'incarico dato al dottore agronomo venga revocato per cause da lui non dipendenti, spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso proporzionale al lavoro fatto o predisposto, con l'aumento del 25 per cento, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali. Se il committente affida la esecuzione di un'opera gia' progettata ad un professionista diverso dal primo progettista, e cio' senza il consenso di questo, fermi restando gli eventuali maggiori indennizzi per i danni morali e materiali, spetta al primo progettista il compenso proporzionato al lavoro professionale con l'aumento del 50 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art89 · fonte del testo