Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai dottori agronomi specializzati (in enologia, elaiotecnia, ortifrutticoltura e giardinaggio, zootecnia e caseificio, economia montana) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseilici, oleifici e simili, il compenso percentuale di cui all'art. 65 puo' essere aumentato fino al massimo di un terzo, a seconda dell'importanza della azienda.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
