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Qualora il vitto e l'alloggio siano forniti dal cliente, il dottore agronomo potra' esporre nella sua specifica le altre spese di soggiorno occorsegli. Qualora ostino criteri di indipendenza, il dottore agronomo potra' declinare le offerte di vitto, di alloggio e di trasporto tanto per se' quanto per i suoi collaboratori, ausiliari od aiutanti in genere.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
