Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sara' sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso:
tolto: a) delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo;
tolto: b) delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
tolto: c) delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto;
tolto: d) delle spese postali telegrafiche e telefoniche e) delle spese di ferrovia in prima classe e in seconda classe per il personale di aiuto;
tolto: f) delle spese di trasporto per se' e per il personale di aiuto, per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art77 · fonte del testo