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Sara' sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso:

  • a)delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo;
  • b)delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
  • c)delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto;
  • d)delle spese postali telegrafiche e telefoniche e) delle spese di ferrovia in prima classe e in seconda classe per il personale di aiuto;
  • f)delle spese di trasporto per se' e per il personale di aiuto, per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art77 · fonte del testo