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Sara' sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso:
- a)delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo;
- b)delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
- c)delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto;
- d)delle spese postali telegrafiche e telefoniche e) delle spese di ferrovia in prima classe e in seconda classe per il personale di aiuto;
- f)delle spese di trasporto per se' e per il personale di aiuto, per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
