Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il dottore agronomo, per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, puo' assumere dei collaboratori di concetto e degli ausiliari, fermo il disposto dell'art. 2232 del Codice civile. La responsabilita' dei lavori eseguiti resta pero' sempre al dottore agronomo, cosi' come ogni rapporto deve intercedere solamente tra il committente e il dottore agronomo incaricato. Il compenso per le prestazioni dei collaboratori di concetto e' a carico del dottore agronomo se l'incarico viene compensato a percentuale o a misura. Negli altri casi e' a carico del committente ed e' commisurato a vacazione. Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore di concetto sono altresi' a carico del committente. Le spese sostenute per i collaboratori di concetto e per gli ausiliari sono sempre a carico del committente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art79 · fonte del testo