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Il dottore agronomo, per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, puo' assumere dei collaboratori di concetto e degli ausiliari, fermo il disposto dell'art. 2232 del Codice civile. La responsabilita' dei lavori eseguiti resta pero' sempre al dottore agronomo, cosi' come ogni rapporto deve intercedere solamente tra il committente e il dottore agronomo incaricato. Il compenso per le prestazioni dei collaboratori di concetto e' a carico del dottore agronomo se l'incarico viene compensato a percentuale o a misura. Negli altri casi e' a carico del committente ed e' commisurato a vacazione. Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore di concetto sono altresi' a carico del committente. Le spese sostenute per i collaboratori di concetto e per gli ausiliari sono sempre a carico del committente.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
