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Il committente non puo', senza il consenso del dottore agronomo, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al dottore agronomo spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzioni di lavori, liquidazioni, ecc.).

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art87 · fonte del testo