Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'assegnazione di un incarico con carattere di urgenza da' diritto al dottore agronomo ad un maggior compenso in misura non eccedente il 30 per cento delle competenze complessive dovute, nel caso che l'urgenza risulti dalla natura stessa dell'incarico, ovvero sia stata fissata con espressa pattuizione all'atto del conferimento dell'incarico o al momento nel quale le ragioni d'urgenza sono sopravvenute, e che il dottore agronomo abbia espletato l'incarico nel termine richiesto. Il compenso con la maggiorazione di cui sopra e' ugualmente dovuto nel caso che il dottore agronomo abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
