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Quando l'incarico dato al dottore agronomo venga revocato per cause da lui non dipendenti, spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso proporzionale al lavoro fatto o predisposto, con l'aumento del 25 per cento, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali. Se il committente affida la esecuzione di un'opera gia' progettata ad un professionista diverso dal primo progettista, e cio' senza il consenso di questo, fermi restando gli eventuali maggiori indennizzi per i danni morali e materiali, spetta al primo progettista il compenso proporzionato al lavoro professionale con l'aumento del 50 per cento.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art89 · fonte del testo