Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Quando l'incarico dato al dottore agronomo venga revocato per cause da lui non dipendenti, spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso proporzionale al lavoro fatto o predisposto, con l'aumento del 25 per cento, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali. Se il committente affida la esecuzione di un'opera gia' progettata ad un professionista diverso dal primo progettista, e cio' senza il consenso di questo, fermi restando gli eventuali maggiori indennizzi per i danni morali e materiali, spetta al primo progettista il compenso proporzionato al lavoro professionale con l'aumento del 50 per cento.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
