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Quando un incarico e' affidato ad un Collegio composto di dottori agronomi, spettera' a ciascuno, oltre che il rimborso delle spese sostenute in proprio, l'intero onorario relativo al lavoro fatto, come se l'avesse eseguito da solo salvo i casi per i quali nella presente tariffa e' diversamente stabilito. Nel caso che facciano parte ingegneri e geometri od altri professionisti, a ciascuno di essi sara' dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art90 · fonte del testo