Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le tasse e sopra tasse dovute per le Scuole di ostetricia annesse alle Universita' e per le Scuole di ostetricia autonome sono stabilite, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, nella misura indicata nella unita tabella A.

Testo in vigore dal 7 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;95~art1 · fonte del testo