Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1958 al 22 dicembre 2008. 60 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le tasse d'immatricolazione e di iscrizione, sono devolute, per le scuole annesse alle Universita', alle Universita', e, per le scuole autonome, alle scuole stesse. Le tasse di immatricolazione e di iscrizione sono destinate al funzionamento delle scuole, le sopratasse di esame sono erogate in quote uguali, per propine, ai componenti le Commissioni esaminatrici. La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;95~art2 · fonte del testo