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Le tasse d'immatricolazione e di iscrizione, sono devolute, per le scuole annesse alle Universita', alle Universita', e, per le scuole autonome, alle scuole stesse. Le tasse di immatricolazione e di iscrizione sono destinate al funzionamento delle scuole, le sopratasse di esame sono erogate in quote uguali, per propine, ai componenti le Commissioni esaminatrici. La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.

Testo in vigore dal 7 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;95~art2 · fonte del testo