I membri del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonche' al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, cosi' come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati. Il settimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, cosi' come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente: "Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza". I comitati tecnico amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente. In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti conseguenti possono essere emanati dagli organi centrali del Ministero.

Testo vigente dal 18 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-01;404~art5 · fonte su Normattiva