Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale". Al quarto comma dello stesso articolo 8, le lettere b) ed h) sono sostituite dalle seguenti: "b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;

  • h)da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".

Testo vigente dal 3 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;203~art4 · fonte su Normattiva