L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a piu' professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non puo' essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o piu' professionisti, il compenso previsto nel comma precedente puo' essere maggiorato per non piu' del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo. Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni gia' stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-01;404~art6 · fonte su Normattiva