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All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967, si provvedera' mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
