Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008. 176 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' modificato come segue: "Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennita' giornaliere: per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici, lire 10; per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica, lire 14; per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna, lire 16; per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche, lire 20".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;1073~art1 · fonte del testo