Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' modificato come segue: "Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennita' giornaliere: per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici, lire 10; per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica, lire 14; per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna, lire 16; per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche, lire 20".

Testo in vigore dal 12 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;1073~art1 · fonte del testo