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Al maggiore onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte coi fondi gia' stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e sui capitoli corrispondenti per i futuri esercizi finanziari. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;1073~art2 · fonte del testo