Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 69 — Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte

Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti secondo le disposizioni della presente legge, e' esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilita'. Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni. I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche agli immobili distrutti o danneggiati che sono stati ricostruiti o riparati prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art69 · fonte del testo